CERTIFICAZIONI - Express Cargo

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CERTIFICAZIONI


ATP
La normativa per la certificazione ATP è un accordo europeo sottoscritto nel 1970, da alcuni Stati , tra i quali l’Italia, che impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata, e determinate prescrizioni per gli utilizzatori.
Dal settembre 1984 viene assegnata la competenza al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale provvede alle verifiche tecniche di collaudo tramite gli Uffici Provinciali M.C.T.C., mentre l’aspetto igienico sanitario rimane di esclusiva competenza del Ministero della Sanità, tramite le AUSL. A tal proposito si ricorda che il trasporto dei prodotti alimentari, refrigerati e non, deve essere notificato all’AUSL competente mediante apposita modulistica.
La norma relativa alla certificazione ATP stabilisce i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati:
  • latte alimentare
  • latte concentrato parzialmente disidratato
  • latte fermentato destinato alla stabilizzazione col calore
  • latte aromatizzato
  • latte pastorizzato
  • bevande a base di latte
  • creme di latte
  • sangue destinato alla produzione di proteine, plasmatiche
  • burro
  • burro anidro liquido (mezzo calorifero)
  • carni fresche
  • carni congelate
  • prodotti ittici freschi
  • tutti gli alimenti congelati e surgelati (compresi i gelati, i succhi di frutta, le uova sgusciate)
  • frattaglie, pollame, selvaggina, molluschi eduli, lame branchi)
  • formaggi freschi
  • ricotta
Dalla data del primo rilascio della certificazione ATP ha una validità di 6 anni.
Ai 6 anni il rinnovo viene effettuato tramite i centri collaudo per altri 3 anni.
Ai 9 anni il rinnovo viene effettuato tramite i centri collaudo per altri 3 anni.
Raggiunti i 12 anni di vita, il rinnovo dell’ attestato ATP non è più di competenza dei centri collaudi ma bensì dei centri prova, questo rinnovo ha una durata di 6 anni.
Dall’11 Febbraio 2001 è necessario esporre una sigla adesiva che riporti la classificazione ATP ottenuta per quel determinato veicolo, il mese ed anno di scadenza.
  • Le sigle devono essere composte da lettere e numeri a carattere stampatello di colore blu scuro su sfondo bianco
  • L’altezza delle lettere dovrà essere minimo 100 mm, per i numeri invece minimo 50 mm
  • Tali sigle devono essere applicate esternamente al veicolo su entrambi i lati, possibilmente nella parte più alta e verso la parte anteriore della fiancata
HACCP
HACCP
Vediamo cosa dice a riguardo l’articolo V del Reg. CE 852/2004:
  1. i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un’adeguata pulizia e disinfezione;
  2. i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati;
  3. se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti;
  4. i prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari, sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione “esclusivamente per prodotti alimentari”;
  5. se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l’altro per evitare il rischio di contaminazione;
  6. i prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione;
  7. ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata.
Per essere in regola con il dettato normativo occorre dunque che il trasportatore di prodotti alimentari si doti di un manuale HACCP ossia del documento che ogni attività del settore alimentare deve tenere per registrare ed aggiornare quotidianamente i necessari dati per una costante tutela della sicurezza degli alimenti.
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